L'Art. 2, comma 1, della legge regionale in oggetto, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 51 del 19 dicembre 2001, parte I, conteneva, nel suo testo originale, un errore materiale relativo al controvalore espresso in euro dell'importo massimo dell'addizionale regionale all'imposta di consumo del gas metano per usi civili. Il testo corretto dell'art. 2, comma 1 summenzionato e' pertanto il seguente: "Art. 2. - 1. L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano per usi civili, prevista dalla legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina), limitatamente all'anno 2002 e' fissata in misura non superiore a L. 30 (Euro 0,0 155) per metro cubo di gas erogato.