L'Art.  2,  comma 1, della legge regionale in oggetto, pubblicata
nel  Bollettino  ufficiale  n.  51  del  19  dicembre  2001, parte I,
conteneva,  nel  suo testo originale, un errore materiale relativo al
controvalore  espresso  in euro dell'importo massimo dell'addizionale
regionale  all'imposta  di  consumo del gas metano per usi civili. Il
testo  corretto  dell'art.  2,  comma  1 summenzionato e' pertanto il
seguente:
      "Art.  2.  -  1. L'addizionale regionale all'imposta di consumo
sul  gas  metano  per  usi  civili, prevista dalla legge regionale 31
agosto  1993,  n.  47  (Determinazione  della misura dell'addizionale
all'imposta  di  consumo  sul  gas  metano e istituzione dell'imposta
regionale  sulla  benzina), limitatamente all'anno 2002 e' fissata in
misura  non  superiore  a  L. 30 (Euro 0,0 155) per metro cubo di gas
erogato.